(massima n. 2)
In virtł dell'evoluzione della normativa nazionale, definitivamente armonizzata con quella eurounitaria con il recepimento organico dei relativi principi - anche a causa di un duplice avvio a carico della Repubblica italiana, da parte della Commissione dell'UE, di procedure di infrazione alla Dir. 2004/35/CE - sono espunti dall'ordinamento i criteri di risarcibilitą del danno ambientale per equivalente e sono legittime solo le misure di riparazione (primaria, complementare e compensativa) previste dall'art. 311, D.Lgs. n. 152/ 2006, come modificato dall'art. 25 della L. 6 agosto 2013, n. 97. I criteri di riparazione del danno ambientale stabiliti dall'art. 311, D.Lgs. n. 152/2006 si applicano anche alle controversie ancora in corso, nonostante possano riferirsi anche a fatti anteriori alla data di applicabilitą della direttiva comunitaria, inscindibile essendo l'identificazione dell'ambiente quale oggetto di tutela e delle modalitą e dell'ambito del risarcimento della sua lesione e per evitare la responsabilitą dello Stato italiano per violazione del diritto eurounitario. In tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilitą della direttiva comunitaria recepita da tale legge, č applicabile l'art. 311 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 cit., ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilitą per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest'ultimo (ovvero il suo rimborso) potrą essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti. Non residua alcun danno ambientale quantificabile e quindi risarcibile - né in forma specifica, né a maggior ragione per equivalente - ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessitą di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiante. Ne consegue che non residua alcun danno ambientale risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessitą di ulteriori misure sul territorio, da verificarsi alla stregua della nuova normativa. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 7 settembre 2011).