(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale - l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, Regione Valle d'Aosta. Tale normativa, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall'art. 142 del Codice del paesaggio e dei beni culturali, nonché dall'originario articolo 34 della precedente L.R. n. 11 del 1998, ha violato la norma statale di grande riforma economico-sociale che impone il vincolo paesaggistico ed elenca le aree tutelate per legge senza distinguere tra laghi naturali e laghi artificiali, l'equiparazione dei quali è del resto desumibile anche dall'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e dagli artt. 54 e 74 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.