(massima n. 1)
Sono incostituzionali gli artt. 1 e 3, 2° comma, della delibera legislativa della regione Sicilia approvata il 25 novembre 2008, nelle parti in cui prevede che, ove non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni già rilasciate siano tutte indistintamente "prorogate di diritto" senza alcuna condizione e con termini di durata variabili, a prescindere dalla estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadano e stabilisce il venir meno della sanzione della esclusione per un periodo di dieci anni dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione all'attività estrattiva per coloro che abbiano svolto attività di escavazione non autorizzate, qualora ciò sia avvenuto per uno "sconfinamento accidentale" rispetto al programma autorizzato, salvo i casi di recidiva.