(massima n. 2)
In materia di inquinamento idrico, le contravvenzioni previste dall'art. 29-quaterdecies, comma 3, lett a) e c), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanzionano la violazione dell'autorizzazione integrata ambientale (cd. AIA), costituiscono autonome ipotesi di reato, in quanto la prima riguarda ogni caso di emissione nell'ambiente in violazione dei valori limite rilevata durante i controlli previsti nel provvedimento autorizzativo o nel corso di ispezioni, mentre la seconda concerne soltanto gli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del medesimo D.Lgs. oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino i valori limite predeterminati.