(massima n. 1)
In materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'art. 29-quaterdecies, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, riferendosi alla "gestione dei rifiuti", non effettua un richiamo espresso alla definizione contenuta nell'art. 183, lett. n), D.Lgs. n. 152/2006, che, peraltro, come espressamente stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, č data "ai fini della parte quarta del presente decreto" che riguarda le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, facendo salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali. In ogni caso, la definizione che l'art. 183, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 152/2006 fornisce della gestione dei rifiuti č ampia e sostanzialmente comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, attraverso l'indicazione delle operazioni che la caratterizzano e che va letta considerando l'insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalitā di svolgimento delle varie operazioni, senza possibilitā di scindere e considerare separatamente le singole attivitā al fine di sottrarle all'applicazione della normativa di settore.