(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 10, Testo Unico dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l'adozione da parte del Comune delle misure previste dall'art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934). In particolare, il provvedimento di inibizione dell'attività insalubre di un'industria deve essere preceduto dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l'inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità.