(massima n. 1)
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 L. 24 dicembre 2012 n. 231 (recte degli artt. 1 e 3 D.L. 3 dicembre 2012 n. 207, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, L. n. 231/12), nella parte in cui prevedono che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a trentasei mesi, anche laddove sia stato disposto il sequestro preventivo degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, ed indicano l'impianto siderurgico ILVA di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 2° comma, 24, 1° comma, 32, 41, 2° comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 Cost. È inammissibile, per genericità ed assenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 L. 24 dicembre 2012 n. 231 (recte degli artt. 1 e 3 D.L. 3 dicembre 2012 n. 207, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, L. n. 231/12), nella parte in cui prevedono che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a trentasei mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro preventivo degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con un'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili ed indicano l'impianto siderurgico ILVA di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale, in riferimento agli artt. 25, 1° comma, 27, 1° comma, e 117, 1° comma, Cost.