(massima n. 1)
Integra il reato previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazione di insediamenti produttivi o di gran di opere, sia pubbliche che private, in grado di arrecare pericolo di inquinamento o rilevante impatto negativo sulla vita dell'uomo e sull'ambiente circostante, senza che i relativi progetti siano stati preventivamente sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (cosiddetta V.I.A.). (Fattispecie nella quale la S.C. ha demandato al giudice di merito, in sede di rinvio, il concreto apprezzamento dell'applicabilitą della V.I.A. in relazione ad un insediamento alberghiero). (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 7 marzo 2011).