(massima n. 1)
Per gli interventi soggetti alla valutazione di impatto ambientale il parere regionale č meramente consultivo e non vincolante, reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso non č ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilitā ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di un potere di codecisione della Regione.