(massima n. 1)
            La  normativa  nazionale (combinato  disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 12 del D.Lgs. n.  387/2003) e  quelle  regionali  stabiliscono  delle stringenti griglie di termini anche in tema di valutazione preliminare  di  sottoponibilitą  a  VIA  (c.d. screening), il decorso  dei  quali  di  per  sé  comporta:  a)  l'impossibilitą per l'Ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali; b)  l'illegittimitą,  in  ogni  caso,  del  provvedimento  di  sottoposizione a VIA del progetto in esame.