(massima n. 1)
La normativa nazionale (combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) e quelle regionali stabiliscono delle stringenti griglie di termini anche in tema di valutazione preliminare di sottoponibilitą a VIA (c.d. screening), il decorso dei quali di per sé comporta: a) l'impossibilitą per l'Ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali; b) l'illegittimitą, in ogni caso, del provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto in esame.