(massima n. 1)
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la tempestiva notifica dell'atto di appello - erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione e privo del decreto di fissazione dell'udienza - impedisce la decadenza dall'impugnazione, in quanto la carenza può essere sanata dalla costituzione della controparte a cui sia stata successivamente, ancorché tardivamente, notificata altra copia del ricorso completa del decreto di fissazione dell'udienza, ferma restando la possibilità dell'appellato di richiedere il rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione).