(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni da responsabilitą civile, l'unitarietą del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilitą del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontą attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate.