(massima n. 1)
I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, cosģ che la mancata denuncia di detta nullitą in sede di gravame comporta l'impossibilitą di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.