(massima n. 2)
I progetti di realizzazione di villaggi turistici (di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupi una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati) devono sottoposti alla procedura di cui all'art. 20, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, per la verifica di assoggettabilitą a fini VIA, e solo ove all'esito di tale verifica si ritenga che l'opera possa potuto produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, si deve procedere alla VIA (ossia alla vera e propria valutazione d'impatto ambientale). (Conferma con diversa motivazione T.a.r. Basilicata, Sezione I, n. 527/2013).