(massima n. 2)
            I progetti  di  realizzazione  di  villaggi  turistici (di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato  superiore  a  25.000  m³  o  che  occupi  una superficie  superiore  ai  20  ettari,  esclusi  quelli  ricadenti all'interno  di  centri  abitati)  devono  sottoposti  alla procedura di cui all'art. 20, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, per la verifica di assoggettabilitą  a  fini  VIA,  e  solo  ove  all'esito  di  tale verifica  si  ritenga  che  l'opera  possa  potuto  produrre impatti  significativi  e  negativi  sull'ambiente,  si  deve procedere alla VIA (ossia alla vera e propria valutazione d'impatto ambientale). (Conferma con diversa motivazione  T.a.r.  Basilicata, Sezione  I,  n.  527/2013).