(massima n. 1)
L'art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede che la modicitą dell'oggetto della donazione sia valutata obiettivamente anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. A tal fine il giudice deve compiere un'indagine complessa, che, partendo dall'accertamento dei dati analitici essenziali che attengono al valore dell'oggetto in sé ed alla potenzialitą economica di chi se ne spoglia, pervenga attraverso il loro contemperamento ad affermare ovvero ad escludere che la liberalitą incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Detta indagine comporta un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato.