(massima n. 1)
Sono assoggettati a v.i.a. anche lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente, senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entitą e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Ad avviso della Corte, sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva 85/337 - nella versione precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE - "sottrarre al campo di applicazione del suo allegato i lavori di miglioramento o di ampliamento dell'infrastruttura di un aeroporto gią costruito perché l'allegato I della direttiva 85/337 menziona la "costruzione di aeroporti" e non gli "aeroporti" in quanto tali. Una siffatta interpretazione consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i lavori di modifica apportati a un aeroporto preesistente, indipendentemente dall'entitą di tali lavori, e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l'allegato II della direttiva 85/337.