(massima n. 4)
Un diniego di rilascio della valutazione di impatto ambientale risulta adeguatamente motivato nel caso in cui si sia fatto rinvio, per relationem, alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni ed uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un'autonoma valutazione di quei pareri da parte dell'Amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione. Invero un'autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella per relationem, è necessaria solo se l'Amministrazione procedente si discosti da quei pareri sfavorevoli.