(massima n. 2)
In tema di gestione di rifiuti, per lo svolgimento delle attivitā di trattamento di scorie e ceneri, che rientrano nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 46, che ha modificato l'art. 6, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, č necessario munirsi di specifica autorizzazione integrata ambientale (cd. AIA); ne consegue che la prosecuzione delle attivitā sulla base di una precedente autorizzazione (nella specie relativa alla gestione di rifiuti derivanti dall'edilizia), senza che il titolare della stessa abbia presentato istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione o per l'adeguamento di quella giā posseduta, integra il reato di cui all'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Mantova, 2 febbraio 2018).