(massima n. 1)
Per comprendere la portata dei termini "compromissione"e "deterioramento", che integrano il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen., non assume decisivo rilievo la rubrica dell'articolo ("inquinamento ambientale"), né è di ausilio la definizione di inquinamento contenuta nell'art. 5, comma 1, lettera i-ter), D.Lgs. n. 152/2006, perché tale definizione ha portata limitata a quell'ambito e la Legge n. 68/2015, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitori, ha espressamente richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 o altre disposizioni, sicché va escluso che il delitto di cui trattasi sia un reato a condotta vincolata, configurabile cioè solo nel caso della introduzione o immissione in un dato ambiente di agenti nocivi ad esso estranei (fattispecie in cui, in sede cautelare, la Cassazione ha confermato il fumus del delitto in un caso in cui una frana, verificatasi durante l'attività di coltivazione di una cava, aveva travolto gli edifici di alcune attività commerciali e compromesso la sicurezza di altri immobili).