(massima n. 1)
I reati di realizzazione o esercizio di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti non sono configurabili rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilitą di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi, non potendo detti reati realizzarsi nella forma omissiva in difetto di una posizione di garanzia.