(massima n. 1)
            Ai  sensi  dell'art.  160,  comma  4,  D.Lgs  n.  42/ 2004,  qualora,  a  seguito  di  danno  a  bene  culturale, non  ne  sia  possibile  la  reintegrazione,  il responsabile  deve  corrispondere  allo  Stato  una somma  pari  al  valore  della  cosa  perduta  o  alla diminuzione  di  valore  subita  dalla  stessa.