(massima n. 1)
Dą causa a una nullitą, ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c., la parte che ometta sia di attivarsi per acquisire nella cancelleria del giudice informazioni sulle vicende processuali che la riguardino, sia di rilevare l'esistenza di un errore materiale, agevolmente rilevabile, in un provvedimento istruttorio, quando l'una o l'altra di tali attivitą avrebbero consentito di prevenire il compimento dell'atto nullo da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non opponibile, ad opera del procuratore costituito di una delle parti, la nullitą derivante dalla mancata comunicazione del differimento d'ufficio di un'udienza gią fissata, sul presupposto che egli avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'errore di inserimento del proprio nome di battesimo nel registro informatico della cancelleria, che tale nullitą aveva determinato).