(massima n. 1)
La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontā della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltā e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non č invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltā interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. (Principio affermato in relazione ad un ipotesi in cui il difensore aveva rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilitā esclusa dalla lettera dell'art. 27 del d.l.vo n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente, come nella specie, a data anteriore all'entrata in vigore della norma, interpretazione smentita dalla S.C. solo successivamente all'impugnazione del lodo medesimo).