(massima n. 1)
Nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., che del vigente art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attivitą processuale per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata per avere il giudice, di propria iniziativa, in mancanza di istanza dello stesso, rimesso in termini il contribuente, non costituitosi nel giudizio di appello).