(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, limitatamente alle parole «e paesaggistici», che, nel sostituire il comma 4-bis dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, prevede l'irrilevanza non solo a fini urbanistici ed edilizi ma anche paesaggistici degli allestimenti mobili di pernottamento (quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività). La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, non derogabile da parte delle Regione, è volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo. La disposizione impugnata, invece, nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all'area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La norma censurata si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica - e con l'Allegato 1 del D.P.R n. 139 del 2010 che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.