(massima n. 1)
Non si versa nella particolare esenzione dell'art. 149, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2004, quando si tratta non giā di pratiche agricole o silvicolturali, bensė di interventi su elementi arborei del paesaggio vincolato posti, ad esempio, a ornamento o arredo (es. viali di piante, piante decorative, ecc.): in quel caso la valutazione di compatibilitā paesaggistica resta necessaria se la zona č paesisticamente vincolata.