(massima n. 1)
L'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), dopo aver ricordato che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio, stabilisce che al di fuori dei limitati casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.