(massima n. 1)
Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica non estingue il reato paesaggistico; detto provvedimento, adottato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo è diverso dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, introdotto per alcuni interventi minori dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 e la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma 1-ter, del citato D.Lgs. n. 42, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181.