(massima n. 1)
Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario č evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l'opposizione proposta dal lavoratore avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all'indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per "casella piena", reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro).