(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitā, il principio della obbligatorietā della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, nel caso di produzione di documenti redatti in lingua straniera va conformato alla previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. che impone, in applicazione del principio di specificitā, un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, previa traduzione, in italiano, nonché della specifica indicazione del luogo in cui ne č avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessitā di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso.