(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, lettera b), della L.R. 23 ottobre 2007, n. 34, della Regione Liguria, laddove prevede che spetti al Piano del parco l'individuazione degli "interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995", nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato. È infatti inibito alle Regioni introdurre disposizioni che violino il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del D.Lgs. n. 42 del 2004, oltre che l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in materia di "conservazione ambientale e paesaggistica" o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale, poiché la tutela apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza.