(massima n. 1)
In tema di tutela del paesaggio non costituiscono "beni paesaggistici", ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli immobili e la aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell'art. 143, comma 1, del medesimo D.Lgs; ne consegue che gli interventi su dette aree ed immobili senza autorizzazione del medesimo non sono punibili ai sensi dell'art. 181 D.Lgs n. 42 del 2004, ma, in quanto soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001.