(massima n. 1)
La valorizzazione dei siti culturali, attuata tramite l'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalitą per il pubblico (ex art. 117 D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali), detti anche servizi aggiuntivi, rappresenta lo scopo centrale del sistema tracciato dal vigente Codice, rispetto ai quali quelli di biglietteria e vigilanza assumono carattere meramente accessorio e strumentale (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 8009/2017).