(massima n. 1)
I servizi di assistenza al pubblico e di biglietteria integrano, l'uno, una concessione di servizio pubblico e, l'altro, un appalto di servizio pubblico. Ciò non è di ostacolo a che un determinato rapporto sia considerato, a determinati fini, in modo unitario, se è la legge ad indicare la forma giuridica, e quindi il regime, cui il rapporto deve soggiacere. Quando l'Amministrazione si determina per il sistema della gestione indiretta tramite concessione a norma dell'art. 115, c. 3, D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) non risulta irragionevole che le garanzie, richieste al concessionario, siano commisurate, a norma dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), sull'intero valore del rapporto, affinché sia assicurata la copertura del rischio di mancata formalizzazione dell'accordo (come di successiva non corretta gestione del servizio): una copertura che non può non comprendere gli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti.