(massima n. 1)
L'art. 115, commi 2 e 3, di detto D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) regolamenta la gestione delle attivitā di valorizzazione dei beni culturali tramite concessione a terzi. Essa puō avvenire mediante gestione diretta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le Amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. La gestione indiretta delle attivitā č previsto che venga attuata tramite concessione a terzi delle attivitā di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. Al comma 4 di detto art. 115 č stabilito che la scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 č attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilitā economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti.