(massima n. 1)
In relazione alla procedura prevista dall'art. 44 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 - sostanzialmente trasfusa prima nell'art. 90 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e poi nell'art. 93 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l'accettazione dell'offerta formulata dalla P.A. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al secondo comma del citato art. 44, il privato (proprietario e scopritore) č titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all'esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza; pertanto, ove il medesimo contesti l'entitā del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, del procedimento di nomina della commissione di cui all'art. 44, la relativa controversia č devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.