(massima n. 1)
Ai fini di ritenere sussistente o meno la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 18 e 13 della L. n. 349 del 1986 (legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, sulle ceneri del precedente Ministero dei beni culturali e ambientali), occorre distinguere tra patrimonio culturale e ambiente ed inoltre se l'interesse fatto valere attenga all'ambiente inteso unitariamente, ovvero al singolo bene culturale considerato isolatamente e separatamente. Non sussiste la legittimazione del Codacons, nella sua qualitą di associazione ambientalista, ad impugnare i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti sulle Aree Archeologiche di Roma e Ostia Antica, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo la disciplina di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento ad interventi di restauro da effettuare sull'Anfiteatro Flavio di Roma, pił comunemente noto come "Colosseo". In tal caso, infatti, viene in considerazione un intervento su beni culturali pubblici, che l'Amministrazione dei beni culturali governa con lo strumento dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 42/2004; un fatto, dunque, che rientra nella funzione di tutela non dell'ambiente, ma dei beni culturali. Le associazioni di protezione ambientale sono prive di legittimazione ad impugnare un intervento su beni culturali pubblici, che l'Amministrazione dei beni culturali governa con lo strumento dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 24, D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) quale un intervento di restauro, ossia un intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla integritą materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.