(massima n. 1)
Gli artt. 4 e 5 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), impongono la cooperazione con lo Stato quale presupposto per l'esercizio da parte delle regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale).