(massima n. 1)
            Gli artt. 4 e 5 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei  beni  culturali),  impongono  la cooperazione  con  lo Stato quale  presupposto  per  l'esercizio  da  parte  delle regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui  si  riferiscono  (non  solo  alla  gestione  o  alla valorizzazione, ma anche alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale).