(massima n. 2)
Il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad euro 13.500,00, non integra il reato di cui all'art. 174, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004. Le modifiche introdotte dall'art 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. (L'art. 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, ha modificato l'art. 65, commi 2, lett. a), e 3, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004, nel senso che non è (più) soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (non più cinquanta), il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, e non siano comprese nell'elenco delle cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 (e cioè i reperti archeologici, quelli derivanti dallo smembramento di monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, qualunque sia il valore).