(massima n. 1)
Nei giudizi promossi dall'amministratore a tutela delle parti comuni, l'intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non pił tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralitą di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario.