(massima n. 1)
Nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore č contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico. Pertanto, ove la domanda sia proposta nei confronti di un solo assicuratore, proprio per l'esistenza di separati rapporti assicurativi, deve escludersi la necessitā di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, come pure la possibilitā per questi ultimi di avvalersi del giudicato intervenuto nei confronti dell'assicuratore convenuto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione sulla validitā della clausola "claims made", adottata nei confronti di uno degli assicuratori, non potesse essere estesa agli altri, in ragione della parziarietā dell'obbligazione di ciascuno).