(massima n. 1)
La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile) ha, come suo contenuto, un'obbligazione indivisibile, cosģ che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilitą che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare.