(massima n. 1)
L'azione diretta a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata, quale azione di mero accertamento, č imprescrittibile. Nondimeno, qualora l'azione sia strumentalmente diretta a far valere il diritto nascente dalla scrittura privata, una volta prescrittosi tale diritto l'azione di accertamento, pur non potendosi considerare prescritta a sua volta, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.