(massima n. 1)
L'appellante, condannato in primo grado in solido con altra parte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, ha interesse alla prosecuzione del giudizio fino alla sentenza di merito anche se il condebitore venga dichiarato fallito, allo scopo di ottenere l'accertamento della esclusiva responsabilitą di quest'ultimo ovvero di una diversa ripartizione della responsabilitą in vista dell'azione di regresso.