(massima n. 1)
In caso di accertamento dell'usucapione in danno di pił proprietari, č inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integritą del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilitą della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né č meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost.