(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. (Fattispecie in tema di ripetizione di prestazioni previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro agricolo risultato fittizio all'esito di un'ispezione che aveva rivelato una situazione di obiettiva e grave incertezza sull'effettività delle prestazioni lavorative della ricorrente).