(massima n. 1)
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale che, in sede di omologa ex art. 445-bis c.p.c., aveva dato atto non soltanto della sussistenza del requisito necessario al godimento dell'assegno mensile di assistenza, ma anche dell'insussistenza di quello necessario al godimento della pensione di inabilitą civile e dell'indennitą di accompagnamento, compensando le spese di lite e ponendo a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio).