(massima n. 1)
La pretesa di un dipendente (nella specie dell'Amministrazione della giustizia) ad essere inquadrato in una posizione funzionale superiore, in presenza dell'idoneitą conseguita in precedente concorso e della vacanza del posto, attiene a situazione ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro contrattuale (art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001) con conseguente attribuzione della relativa controversia alla giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere ogni correlazione con l'esplicazione dell'attivitą autoritativa dell'amministrazione, dal momento che essa non investe procedure concorsuali per l'assunzione (in relazione al disposto di cui al comma 4 del cit. art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001) e che, involgendo il c.d. "scorrimento" della graduatoria ovvero l'utilizzazione di graduatorie, valide entro determinati limiti di tempo (senza che l'amministrazione abbia deciso di non rendere disponibili i posti vacanti o di bandire un nuovo concorso per la loro copertura), inerisce a condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale.