(massima n. 1)
In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, cosi da non lasciare margine di discrezionalita; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso.