(massima n. 1)
In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.